In data 20 settembre 2004, in
Lecco, presso i locali siti in via XI Febbraio 1, si sono riuniti i
signori:
Dr. Calogero SANFILIPPO …… omissis ……; Comm. Agg. M. MODICA ……
omissis ……; dr.ssa M. LEPORE …… omissis ……; prof. F. MARTINELLI
…… omissis ……; dr. S. CASARTELLI …… omissis ……; rag. A. DI LELIO
…… omissis ……; prof. C. OLIVIERI…… omissis ……; dr.ssa M. VITONE
…… omissis ……; D. ALFINITI …… omissis ……; dr.ssa C. ROVELLI
…… omissis ……; dr. E. QUARTIROLO …… omissis ……; dr. A.
CARCATERRA …… omissis ……; dr. P. LOVOTTI …… omissis …… ; M. A.
TURRISI …… omissis ……; dr. M. CONCA…… omissis ……; rag. A.
BARONE…… omissis ……; dr. A. ERNESTI…… omissis ……; U. DAVOLI……
omissis ……; I. MAGGI…… omissis ……; P. ERNESTI…… omissis ……;
dr.ssa P. CARRERA …… omissis ……; M. BERERA…… omissis ……; P.
MELINI…… omissis ……; dr. G. SCOTTI…… omissis ……; M.S. SAVERIO……
omissis ……; Ing. C. PARENTE…… omissis ……; dr. M. BIANCONI……
omissis …… (sono state omesse le generalità complete e gli altri dati dei
Soci per motivi di pryvace); che, di comune accordo,
stipulano
e convengono quanto segue:
Art.
1
(Costituzione)
E’
costituita fra i suddetti comparenti una libera associazione senza fini di
lucro, ai sensi della legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266 e
della legge regionale 24 luglio 1993, n.22, avente la seguente
denominazione:
“Tribunale dei Diritti dei Pubblici Dipendenti della Lombardia.”, siglabile
negli Atti e di seguito Tri.Di.Pu.Di.
Art. 2
(S e d e)
L’Associazione
ha sede in Lecco, via XI Febbraio 1 presso il dr. Calogero Sanfilippo.
Art.
3
(S c o p o e finalità)
L’Associazione
ha come scopo di:
- studiare
i bisogni dei dipendenti pubblici in relazione ai rapporti che si instaurano
con la Pubblica Amministrazione ed ai comportamenti posti in essere dalla
stessa;
- sviluppare,
nei confronti delle Istituzioni, un’azione di stimolo e collaborazione per
la soluzione di problemi di interesse collettivo;
- assistere
il pubblico dipendente presso l’Autorità competente per il rispetto delle
sue fondate ragioni in ordine al servizio svolto e, in particolare, alla
tutela dei propri diritti;
- provvedere
alla raccolta e alla trasmissione di denunce e testimonianze scritte e
verbali, effettuare indagini e sopralluoghi, previa autorizzazione
dell’Ente, per acquisire dati e notizie nei rapporti avuti tra la Pubblica
Amministrazione ed i suoi dipendenti nell’ambito della normativa vigente;
- promuovere
la corretta informazione circa i diritti e i doveri dei pubblici dipendenti,
anche mediante corsi formativi;
- sostenere
azioni legali individuali o collettive dirette a prevenire, limitare o
rimuovere posizioni di soggezione o di sudditanza, situazioni di sofferenza,
disagio o discriminazione e pericoli per le libertà personali o collettive,
attinenti alla integrità fisica e psichica ed alla dignità delle persone
che si producono, in particolare, negli ambiti della Pubblica
Amministrazione a causa anche dell’attuazione del cosiddetto mobbing; in
tal caso, la tutela degli interessi e dei diritti sia dei non associati che
degli associati sarà esercitata secondo le modalità e le condizioni
previste dall’art. 2, punto 6., lettera b, dello Statuto;
- costituirsi
parte civile nei processi che hanno per oggetto violazioni e quant’altro
dei diritti dei pubblici dipendenti secondo modalità e condizioni previste
dall’art. 2, punto 7., lettera c, dello Statuto;
- vigilare
sulla corretta applicazione del D.Leg.vo n. 626/94 modificato dal D.Leg.vo
n. 242/96 e intervenire in caso di abusi, prevaricazioni e violazioni di
diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico;
- sollecitare e promuovere forme di volontariato, di solidarietà operante
e di coordinamento fra le Associazioni aventi convergenza di fini ed interessi
per la tutela dei diritti dei pubblici dipendenti.
Art.
4
(D u r a t a)
L’Associazione
ha durata illimitata nel tempo.
Art.
5
(T i p o l o g i a)
L’Associazione
è apartitica ed aconfessionale.
Art.
6
(N o r m a d i r i n v i o)
L’Associazione
si regola sulla base di quanto previsto dall’allegato Statuto, che fa parte
integrante del presente Atto Costitutivo.
Art.
7
(Composizione Consiglio Direttivo e durata in carica)
I
comparenti con regolare votazione stabiliscono:
-
che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo, eletto ai sensi dell’art.
24, lettera a, dell’allegato Statuto, sia composto dai seguenti cinque
membri, ai quali contestualmente attribuiscono le relative cariche:
·
Presidente: Dr.
Calogero SANFILIPPO
·
Vice Presidente: Prof.
Fabrizio MARTINELLI
·
Tesoriere: Umberto
DAVOLI
·
Segretario: Dr.ssa
Cristina ROVELLI
·
Consigliere: Paolo
ERNESTI
Tale
Consiglio durerà in carica per sei mesi a far data dalla sottoscrizione dello
Statuto e del presente Atto Costitutivo, per essere poi sostituito secondo
quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 24 dello Statuto;
-
che il dr. Calogero Sanfilippo, rilevato che è stato promotore, fondatore e
organizzatore disinteressato del costituito Tribunale dei Diritti dei
Pubblici Dipendenti
e
considerata la sua esperienza e professionalità nel settore specifico, ove non
dovesse ricoprire la carica di Presidente pro tempore nominato come da Statuto,
venga insignito quale Presidente Onorario a vita.
Tale carica
non è in contrasto con quella di Presidente pro tempore del Consiglio
Direttivo. Lo stesso ha facoltà di partecipare con diritto di voto a tutte le
Assemblee che verranno indette e a tutti i pareri che verranno emessi in
occasione di problematiche esposte dagli Associati.
Con
la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano
che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di
cui all’art. 2382 c.c.
Art.
8
(Composizione Collegio dei Revisori)
I
comparenti stabiliscono che, per il primo mandato, di durata quadriennale come
da art. 12 dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto ai sensi
dell’art. 24, lettera b dello Statuto, sia composto dai seguenti membri:
·
Dr.
Marco BIANCONI
·
Dr.
Stefano CASARTELLI
·
Rag.
Alessandra DI LELIO
Con la
firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che
non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui
agli artt. 2382 – 2399 c.c.
Art.
9
(Composizione Collegio dei Garanti)
I
comparenti stabiliscono che, per il primo mandato, di durata quadriennale come
da art. 13 dello Statuto, il Collegio dei Garanti, eletto ai sensi dell’art.
24, lettera c dello Statuto, sia composto dai seguenti soggetti:
·
Avv. Antonio GIARLETTA
·
Comm. Agg. Mario
Franco MODICA
·
Dr.ssa
Marisa VITONE
Art. 10
(Chiusura del 1° esercizio sociale)
Il
primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2004.
Art. 11
(S p e s e)
Le
spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell’Associazione qui costituita.
“TRIBUNALE dei
DIRITTI dei
PUBBLICI DIPENDENTI
della LOMBARDIA”
(Tri.Di.Pu.Di.)
S T A T U T O
Art.
1
(Costituzione,
denominazione, sede e durata)
a
-
E’ costituita l’Associazione di Volontariato senza fini di lucro, ai
sensi della legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 24
luglio 1993, n.22, denominata “Tribunale dei Diritti dei Pubblici
Dipendenti”, siglabile negli Atti e di seguito Tri.Di.Pu.Di., con
sede legale in Lecco, via XI Febbraio 1, presso i locali del dr. Calogero
Sanfilippo, Presidente eletto ex art. 7 dell’Atto Costitutivo, a titolo di
comodato gratuito senza determinazione di durata.
b
- L’eventuale
variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio
Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.
c
- La
durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta
con delibera dell’Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista
all’art. 9 del presente Statuto.
Art.
2
(Scopi
e finalità)
a
- L’Associazione,
ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, trasparenza e democrazia, si
prefigge di:
1.
studiare i bisogni dei dipendenti pubblici in relazione ai
rapporti che si instaurano con la Pubblica Amministrazione ed ai comportamenti
posti in essere dalla stessa;
2.
sviluppare, nei confronti delle Istituzioni, un’azione di
stimolo e collaborazione per la soluzione di problemi di interesse collettivo;
3.
assistere il pubblico dipendente presso l’Autorità competente
per il rispetto delle sue fondate ragioni in ordine al servizio svolto e, in
particolare, alla tutela dei propri diritti;
4.
provvedere alla raccolta e alla trasmissione di denunce e testimonianze
scritte e verbali, effettuare indagini e sopralluoghi, previa autorizzazione
dell’Ente e del diretto interessato, per acquisire dati e notizie nei rapporti
avuti tra la Pubblica Amministrazione ed i suoi dipendenti nell’ambito della
normativa vigente;
5.
promuovere la corretta informazione circa i diritti e i doveri dei
pubblici dipendenti, anche mediante corsi formativi;
6.
sostenere azioni legali individuali o collettive dirette a
prevenire, limitare o rimuovere posizioni di soggezione o di sudditanza,
situazioni di sofferenza, disagio o discriminazione e pericoli per le libertà
personali o collettive, attinenti alla integrità fisica e psichica ed alla
dignità delle persone che si producono, in particolare, negli ambiti della
Pubblica Amministrazione a causa anche dell’attuazione del cosiddetto mobbing;
7.
costituirsi parte civile nei processi che hanno per oggetto
violazioni e quant’altro dei diritti dei pubblici dipendenti;
8.
vigilare sulla corretta applicazione del D.Leg.vo n. 626/94 modificato
dal D.Leg.vo n. 242/96 e intervenire in caso di abusi, prevaricazioni e
violazioni di diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico;
9.
sollecitare e promuovere forme di volontariato, di solidarietà operante
e di coordinamento fra le Associazioni aventi convergenza di fini ed interessi
per la tutela dei diritti dei pubblici dipendenti.
b
- in
relazione al punto 6., trattandosi di una organizzazione di volontariato
senza fini di lucro, l’Associazione dà assistenza, a livello di parere
giuridico gratuito, prevalentemente a tutti i cittadini, che, anche se non
associati, risiedono e/o svolgono l’attività lavorativa nell’ambito della
Regione Lombardia; tale parere verrà fornito dal Consiglio Direttivo, il quale,
se necessario, si avvarrà del legale di fiducia convenzionato con
l’Associazione.
La
tutela degli interessi e dei diritti in via extragiudiziale e giudiziale, attesa
l’entità economica, è riservata invece agli Associati. Tale tutela sarà
affidata, ove necessario, ad uno studio legale che sarà incaricato dal
Consiglio Direttivo anche per i Soci residenti nelle Delegazioni. Le prestazioni
professionali eseguite dal legale saranno pagate dall’Associazione in tutti i
gradi del giudizio a condizione che esista un fondo cassa atto a coprirle e che
il Socio sia iscritto da un anno dalla sua richiesta, salvo, in quest’ultima
ipotesi, diversa deliberazione del Consiglio Direttivo per casi particolari. Nel
caso in cui tale disponibilità dovesse mancare e l’azione legale non sia
procrastinabile, le relative spese saranno pagate dal Socio che ha richiesto
l’intervento a suo favore; ma in tale ipotesi il Socio, che ha il diritto di
verificare lo stato patrimoniale e finanziario dell’Associazione, sarà
affidato, se lo vorrà, ad uno studio legale convenzionato con la stessa, che
praticherà il trattamento economico favorevole all’Associato sulla base della
apposita convenzione consultabile presso la sede dell’Organizzazione. Le spese
legali pagate dal socio in caso di indisponibilità del fondo cassa verranno
restituite allo stesso, nel rispetto delle condizioni generali dell'articolo 2
dello Statuo, allorchè tale indisponibilità venga a cessare. L’Associazione, in caso di accollo delle spese legali, previo preventivo del
difensore, costituirà un fondo di massima che rimarrà vincolato per quella
posizione limitatamente al primo grado di giudizio; per i gradi successivi sarà
applicata la medesima procedura.
c
- quanto
al successivo punto 7., il Socio, ove assistito dall’Associazione, in
caso di sentenza favorevole, dovrà devolvere alla stessa, a titolo di
contributo, le spese di giudizio ed onorari esposte in sentenza, cui la
controparte sia stata condannata. In caso di giudizio sfavorevole
all’Associato e/o compensazione delle spese, per il Socio risponderà in toto
l’Associazione.
Per quanto concerne
invece la eventuale condanna della controparte al risarcimento del danno
biologico e/o morale, il Socio vittorioso, sempre a titolo di contributo, dovrà
devolvere il 30% della relativa somma all’Associazione. In ordine a
quest’ultima fattispecie, l’Associazione, con delibera del Consiglio
Direttivo, potrà ridurre tale percentuale a favore dell’Associato o
addirittura rinunciarvi per casi particolari ove le condizioni economiche di
quest’ultimo lo richiedano e lo stato patrimoniale e finanziario
dell’Associazione lo consenta.
Le somme di cui al
punto 7. sono introitate non a titolo di compenso ma di contributo
per finanziare le attività istituzionali dell’Associazione a favore di tutti
i cittadini.
d
– Per
lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l’Associazione si
avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei propri aderenti.
e
- L’attività
degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali
diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate
dall’Associazione, previa documentazione ed entro limiti
preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività
prestate, sempre che esistano fondi nella cassa dell’Associazione.
Art.
3
(Patrimonio,
risorse economiche e finanziarie ed esercizio sociale)
a
– Il
patrimonio dell’ Associazione è costituito da:
1.
beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della
Associazione;
2.
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3.
eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ Associazione;
b
– L’
Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo
svolgimento delle proprie attività da:
1.
contributi degli aderenti;
2.
contributi di privati;
3.
contributi derivanti dalla costituzione di Parte Civile previste
all’art. 2, lettera c.
4.
contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche anche a
carattere internazionale finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
5.
donazioni e lasciti testamentari;
6.
rimborsi derivanti da convenzioni;
7.
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’ Associazione a
qualunque titolo;
8.
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
c
– I
fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio
Direttivo ed ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del
Presidente e del Tesoriere (o di altro componente del Consiglio Direttivo
secondo la deliberazione specifica)
Art.
4
(Bilancio)
Ogni
anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo
e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30
aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori
almeno 30 giorni prima della presentazione all’Assemblea.
Dal
bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti,
nonché le spese, per capitoli e
voci analitiche.
Il
bilancio deve coincidere con l’anno solare; eventuali utili e/o avanzi di
gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali esercitate dal Tri.Di.Pu.Di.
Art.
5
(Membri
dell’Associazione)
a
– Il
numero degli aderenti è illimitato
e sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita dell’
Associazione.
b
– Sono
membri di diritto i soci fondatori firmatari dell’Atto Costitutivo
dell’Associazione.
c
- Diventano soci del Tri.Di.Pu.Di. coloro che, avendone fatto
domanda ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi
dell’Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino,
all’atto dell’ammissione, la quota stabilita dall’Assemblea.
d
- Saranno nominati soci onorari
tutti quei soggetti che avranno fornito un particolare contributo, anche
indiretto, alla vita dell’Associazione mediante il proprio impegno nel
perseguimento degli obiettivi che questa si prefigge nel settore del pubblico
impiego. La nomina dei soci onorari spetta al Consiglio Direttivo, che valuta la
situazione dei requisiti di idoneità.
Art.
6
(Criteri
di ammissione ed esclusione degli aderenti)
a
- L’ammissione
a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla
presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, che
contestualmente dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto
dell’Organizzazione.
b
- Il
Consiglio Direttivo dispone per l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei
Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e
deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
c
- Dalla qualità di Socio si decade:
1.
per recesso;
2.
per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi
dell’Associazione;
3.
per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale,
trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito scritto.
d
- L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea dei
Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Per
gravi motivi l’esclusione è deliberata direttamente dal Consiglio Direttivo,
salvo ratifica dell’Assemblea.
In
ogni caso, prima di procedere alla esclusione di un Associato, devono essergli
contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli
facoltà di replica da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione mediante
osservazioni scritte da far pervenire al Collegio dei Garanti, il quale deciderà
insindacabilmente nei 15 giorni successivi.
e
- Il recesso da parte dei Soci deve
essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima
dello scadere dell’anno sociale in corso.
f
- Il Socio receduto, escluso o
decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art.
7
(Doveri
e diritti degli Associati)
a
- I Soci
sono obbligati:
1.
ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
2.
a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell’Associazione;
3.
a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
b
- I Soci hanno diritto:
1.
di partecipare a tutte le attività dell’Associazione;
2.
di partecipare all’Assemblea ordinaria
e straordinaria, con diritto di voto, se in regola con il pagamento della
quota sociale;
3.
di accedere alle cariche associative senza regime preferenziale per
categoria di appartenenza;
4.
di essere assistiti nelle azioni legali contro la P.A. secondo le modalità
e le condizioni previste dall’art. 2, punti 6 e 7 esplicitati rispettivamente
nelle lettere b e c.
Art.
8
(Organi
dell’Associazione)
Sono
Organi dell’Associazione:
·
l’Assemblea dei Soci
·
il Consiglio Direttivo
·
il Presidente
·
il Collegio dei Revisori dei Conti
·
il Collegio dei Garanti
·
l’Assemblea di Delegazione
·
il Consiglio di Delegazione
·
i Rappresentanti di Delegazione
Art.
9
(L’Assemblea
dei Soci)
a
- L’Assemblea
è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni
Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con
delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
b
- L’ Assemblea ordinaria
indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
1.
elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori
dei Conti ed il Collegio dei Garanti;
2.
approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni
esercizio sociale;
3.
delibera l’entità della quota associativa annuale e la ripartizione
delle quote associative fra sede centrale e delegazioni;
4.
delibera l’esclusione degli Associati;
5.
si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione
di nuovi Associati;
6.
delibera su tutti gli argomenti portati alla sua attenzione.
c
- L’
Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo
almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta
lo stesso Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od
¼ degli Associati, ne faccia richiesta scritta.
d
- L’Assemblea straordinaria
delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo
scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio
residuo.
e
- L’Assemblea ordinaria e quella
straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua
assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del
Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
f
- Le convocazioni devono essere
effettuate mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno da
inoltrarsi almeno trenta giorni prima della data di riunione alle delegazioni
periferiche e diffuse da queste ultime con tutti i canali di cui
l’Associazione può disporre.
In
caso di particolare urgenza tale periodo può essere ridotto sino alla metà.
g
- L’Assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o
rappresentati.
h
- Le deliberazioni dell’Assemblea
ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.
i
- L’Assemblea
straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano
presenti o rappresentati almeno i ¾ dei Soci e le deliberazioni sono valide
quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.
In
seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita
qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentati e le deliberazioni sono
valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.
Per
lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo
occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli Associati.
l
- I verbali di ogni riunione
dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da
chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e devono essere
accessibili agli Associati.
Art.
10
(Il
Consiglio Direttivo)
a
-
Il
Consiglio
Direttivo è
formato da
un rappresentante
per ogni
Provincia in cui siano
costituite
una o più delegazioni dell’Associazione e da un numero pari di membri
eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio, tuttavia, non potrà in ogni
caso essere composto da meno di cinque membri. I membri del Consiglio Direttivo
rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono far parte del
Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.
b
- Nel caso in cui, per dimissioni o
altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico, il
Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non
eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso
decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve
provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
I
membri del Consiglio Direttivo che rimangano assenti dalle riunioni in modo
ingiustificato per almeno tre volte consecutive sono considerati decaduti.
Alle
riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti
di eventuali sezioni interne di lavoro con funzioni consultive.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti.
c
- Al Consiglio Direttivo spetta di:
1.
compiere tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza
dell’Assemblea;
2.
fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione, in conformità
con quanto previsto dal presente Statuto;
3.
sottoporre all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
4.
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promovendo e
coordinando l’attività ed autorizzando la spesa;
5.
assumere il personale necessario per la continuità della gestione non
assicurata dagli Associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità
previste dal bilancio;
6.
istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere
invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive;
7.
commissariare le delegazioni, se ritiene evidenti irregolarità nella
nomina degli organi o nell’osservanza delle regole previste dal presente
Statuto.
Per
quanto riguarda le deliberazioni di cui al numero 7 è richiesta la maggioranza
assoluta dei componenti.
d
– Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri componenti:
·
un Segretario
·
un Tesoriere
ed
assegna eventuali altri incarichi che si rendano necessari per il regolare
svolgimento dell’attività dell’Associazione.
e
– Il Consiglio Direttivo
è convocato almeno una volta l’anno, previo preavviso di almeno 7
giorni, ed ogniqualvolta il Presidente, o, in sua vece, il Vice Presidente, lo
ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta
scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei
suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
f
–
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del
Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza,
vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.
Art.
11
(Il
Presidente)
a
- Al
Presidente, nominato dall’Assemblea, è attribuita la rappresentanza dll’Associazione
di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue
funzioni spettano al Vice Presidente nominato dall’Assemblea.
b
- Il
Presidente ha il compito di convocare e presiedere l’Assemblea nonché il
Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle delibere assunte da tali Organi.
Art.
12
(Il
Collegio dei Revisori dei Conti)
Il
Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre a cinque componenti scelti
anche fra i non Associati, eletti dall’Assemblea e dura in carica quattro
anni.
Il
Collegio dei Revisori, che alla prima riunione elegge un Presidente al suo
interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e
controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione.
Agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi Sociali. E’
previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi
da parte di un singolo Revisore.
Art.
13
(Il
Collegio dei Garanti)
Il
Collegio dei Garanti si compone di tre membri eletti dall’Assemblea, anche fra
i non associati, tra cui viene eletto il Presidente; dura in carica quattro
anni.
Il
Collegio dei Garanti ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze
in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un Associato o da un
Organo dell’Associazione; il Collegio, inoltre, dirime le eventuali
controversie relative all’applicazione ed all’interpretazione del presente
Statuto.
Giudica
“ex bono et aequo” senza conformità a procedure ed il suo lodo è
inappellabile.
I
componenti del Collegio dei Garanti iscritti in appositi albi professionali, in
quanto non Associati, possono assumere incarichi retribuiti su deliberazione del
Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all’art. 2 del presente Statuto.
Art.
14
(Rappresentanze
Territoriali)
Il
Tri.
Di. Pu. Di.
si articolerà sul territorio attraverso sedi decentrate, costituite con
delibera del Consiglio Direttivo.
Fra
queste, le Delegazioni
saranno
rappresentanze territoriali localizzate nei Comuni dove la Pubblica
Amministrazione è più rappresentativa ed avranno competenze ed operatività
nell’ambito territoriale dei Comuni di riferimento.
Art.
15
(L’Assemblea
di Delegazione)
L’Assemblea
di Delegazione è costituita da tutti gli Associati al Tri.
Di. Pu. Di.
residenti nella relativa circoscrizione territoriale ed è convocata e
presieduta dal Rappresentante di Delegazione. Essa è convocata almeno una volta
l’anno e comunque ogniqualvolta si renda necessario per le esigenze della
Organizzazione o ne facciano richiesta almeno 1/10
degli Associati residenti.
L’Assemblea
di Delegazione viene convocata per:
·
approvare le proposte di attività e le richieste di finanziamento da
inoltrare alla sede centrale;
·
approvare le relazioni di attività e di spesa relative all’anno
precedente;
·
esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio
di Delegazione;
·
eleggere il Rappresentante di Delegazione;
·
eleggere il Consiglio di Delegazione.
L’avviso
di convocazione deve essere inviato individualmente per iscritto agli Associati
almeno 15 giorni prima della data stabilita e reso pubblico presso la sede
sociale, con l’indicazione dell’Ordine del Giorno.
L’Assemblea
di Delegazione è validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci; in seconda
convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei
Soci intervenuti o rappresentati.
Le
deliberazioni dell’ Assemblea di Delegazione sono valide quando siano
approvate dalla metà più uno dei presenti.
Ogni
Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea di Delegazione da un altro
Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
Art.
16
(Il
Consiglio di Delegazione)
E’
composto da 5 membri eletti dall’Assemblea di Delegazione.
I
membri del Consiglio di Delegazione rimangono in carica quattro anni e sono
rieleggibili. Possono far parte del Consiglio di Delegazione esclusivamente gli
Associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del
Consiglio di Delegazione decada dall’incarico, il Consiglio stesso provvede
alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica
fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei
membri del Consiglio, l’Assemblea di Delegazione deve provvedere alla nomina
di un nuovo Consiglio di Delegazione.
I
membri del Consiglio di Delegazione che rimangono assenti dalle riunioni in modo
ingiustificato per almeno tre volte consecutive sono considerati decaduti.
Le
riunioni del Consiglio di Delegazione sono valide quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti.
Suoi
compiti sono:
·
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che
non siano di competenza dell’Assemblea di Delegazione;
·
fissare le norme per il funzionamento della Delegazione, in conformità
con quanto previsto dagli appositi regolamenti;
·
sottoporre all’Assemblea di Delegazione le proposte, le richieste e le
relazioni da inoltrare alla sede centrale.
Il
Consiglio di Delegazione è convocato almeno una volta l’anno previo preavviso
di almeno 7 giorni ed ogni qualvolta il Rappresentante di Delegazione lo ritenga
opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi
membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I
verbali di ogni adunanza del Consiglio di Delegazione, redatti a cura del
Rappresentante, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i
Soci e trasmessi per conoscenza alla sede centrale.
Art.
17
(Il
Rappresentante di Delegazione)
Rappresenta
localmente l’Organizzazione, cura ed è responsabile dei rapporti con le
Istituzioni.
Su
delega del Presidente dell’Organizzazione è autorizzato ad eseguire incassi e
ad accettare donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo, da Pubbliche
Amministrazioni, Enti e Privati, rilasciandone liberatorie quietanze ed a
rappresentare in giudizio attivamente e passivamente l’Organizzazione.
Convoca
e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Delegazione.
Art.
18
(Il
Coordinamento Tecnico)
L’Associazione
si dota di un apposito “Coordinamento
Tecnico”,
i cui membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
Fanno
parte del Coordinamento Tecnico tutti i ruoli tecnici utili alle attività
dell’Associazione e ne fanno, comunque, sempre parte almeno un Dirigente o
Funzionario della Pubblica Amministrazione, anche se in quiescenza, ed un
Avvocato anche se non è Associato.
Il
Coordinamento Tecnico elegge al suo interno un responsabile per ogni area
specifica ed un Coordinatore Generale. Il C.T. organizza la presenza sul
territorio dei tecnici e deve altresì valutare l’opportunità di
intraprendere azioni legali a tutela di tutti coloro che si rivolgono
all’Organizzazione per la soluzione di problemi attinenti agli scopi
perseguiti da quest’ultima.
I
membri del C.T. assistono l’Organizzazione nelle azioni giudiziali che vedono
parte in causa il Tri. Di. Pu. Di. ed i propri assistiti e possono fornire,
inoltre, la propria consulenza e la propria attività a questi ultimi, secondo
le modalità stabilite da apposita convenzione, sottoscritta dai componenti del
C.T. stesso.
Art.
19
(Gratuità
e durata delle cariche associative)
Ogni
carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti
per gli Associati di cui al precedente art. 2.
La
durata delle cariche è fissata in quattro anni, con possibilità di rielezione.
Art.
20
(Intrasmissibilità
della quota sociale)
La
quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art.
21
(Divieto
di distribuzione degli utili)
E’
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.
22
(Scioglimento
dell’Associazione)
In
caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre
Organizzazioni di volontariato con finalità analoghe od a fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art.
23
(Norme
di funzionamento)
Ad
integrazione del presente Statuto possono essere emanate da parte del Consiglio
Direttivo apposite norme di funzionamento che saranno rese note per mezzo di
copia affissa all’albo “avvisi” esposto in tutte le sedi sociali.
Art.
24
(Norma
transitoria)
La
prima Assemblea dei Soci sottoscriventi lo Statuto sarà detta “Assemblea
Costituente”.
Tale Assemblea eleggerà con regolare votazione:
a)
il Consiglio Direttivo composto da 5 Associati, che resterà in carica
per sei mesi a far data dall’approvazione del presente Statuto; trascorso tale
periodo si procederà ad elezione di un nuovo Consiglio Direttivo secondo quanto
previsto dall’art. 10;
b)
il Collegio dei Revisori dei Conti, che resterà in carica per quattro
anni a far data dall’approvazione del presente Statuto;
c)
il Collegio dei Garanti, che resterà in carica per quattro anni a far
data dall’approvazione del presente Statuto.
Tutti
i Soci fondatori avranno diritto di voto.
Art.
25
(Rinvio)
Per
quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice
Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Provincia di Lecco
Prot.
49947
Del
15.12.2004
PROVVEDIMENTO Di
ISCRIZIONE
Alla
Sezione Provinciale dei Registro Regionale Generale del Volontariato ai sensi
della L.r. n. 22/93; L.r.
n.1/2000 e DGR VII/4142 dei 6.4.2001 Organizzazione di volontariato
"Tribunale
dei Diritti dei Pubblici Dipendenti della Lombardia"
Sede legale: via XI
Febbraio n. 1, Lecco
Numero
iscrizione: LC 33
Sezione: B) Civile
N° provv. 35
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Vista
la legge regionale n. 22 del 24 luglio 1993 "Legge Regionale sul
volontariato"; che ha istituito il Registro Generale
Regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 6 della legge
n. 266 dell'11 agosto 1991 'Legge quadro sul volontariato';
Vista
la legge regionale n. 1 dei 5 gennaio 2000 "Riordino dei sistema delle
autonomie in Lombardia"; che all'art. 4 comma 46 prevede il
trasferimento alle province della tenuta della sezione provinciale dei Registro
Regionale delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito dei
territorio provinciale;
Vista
la Deliberazione della Giunta regionale n. VII/4142 dei 6 aprile 2001 "Attuazione
l.r. 1/2000 art. 4 comma 46. Trasferimento alle
Province della tenuta delle sezioni provinciali del Registro Regionale delle
organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito dei territorio
provinciale"
Richiamata
altresì la D.G.R. n. VII/4661 dei 18
maggio 2001 che modifica la deliberazione n. VII/44095 del 30 novembre 1993 "Definizione
dei modello di registro Generale Regionale dei volontariato ai sensi dell'art. 4
della l. r. 22/93 e adempimentí conseguentí";
Vista la domanda presentata dall'organizzazione di
volontariato denominata "Tribunale dei Diritti dei Pubblici Dipendenti
della Lombardia", avente sede legale nel Comune di Lecco in via XI
Febbraio, 1 (prot. 39186 dei 30í09/2004) intesa ad ottenere l'iscrizione nella
sezione provinciale dei Registro Regionale Generale del Volontariato;
Considerato
che la documentazione presentata comprova il possesso dei requisiti essenziali e
delle condizioni richieste dalla legge regionale sopra citata;
Atteso
che il parere richiesto al Signor Sindaco dei Comune di Lecco nel cui territorio
l'Organizzazione ha la propria sede - sull'esistenza e operatività
dell'organizzazione medesima - si intende reso in senso favorevole ai sensi
dell'art. 4 della citata L.r. n. 22/93;
ISCRIVE
L'organizzazione di volontariato
"Tribunale dei Diritti dei Pubblici Dipendenti della Lombardia" avente
sede legale nel Comune di Lecco in via XI Febbraio n. 1, codice fiscale
92046440134 alla sezione provinciale del Registro Generale Regionale del
Volontariato ai sensi dell'art. 4 comma 46 legge regionale n. 1/2000 e della DGR
VII/4142 del 6.4.2001:
numero progr. di iscrizione:
LC 33
sezione: B) Civile provv. N. 35
Lecco,
15 dicembre 2004
II Dirigente Dott. Agostino Levi
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