T R I B U N A L E D E I D I R I T T I D E I P U B B L I C I D I P E N D E N T I D E L L A L O M B A R D I A |
Tri.Di.Pu.Di. MAPPA DEL SITO |
Mappa del Sito |
Che cos’è il Tri.Di.Pu.Di. ?
Dove nasce ?
Cosa si propone ?
Chi è il fondatore ?
Come mai l’idea del Tri.Di.Pu.Di. ? Ai fini legali ha fornito il proprio contributo l’avv. Antonio Giarletta di Lecco (incontrato provvidenzialmente in piazza Garibaldi a Ferragosto), che ne ha condiviso l’iniziativa, atteso che opera prevalentemente per la tutela dei pubblici dipendenti. Il Sanfilippo ha incontrato soprattutto la fiducia di 26 personaggi molto noti in città (professionisti, medici, funzionari, docenti, comandanti di P.L., ecc.) che gli hanno creduto e si sono dichiarati disponibili quali Soci Fondatori.
Il 20 settembre 2004 è stata costituita l’Associazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata “Tribunale dei Diritti dei Pubblici Dipendenti della Lombardia”, siglabile negli Atti e di seguito
Tri.Di.Pu.Di., con sede legale in Lecco, via XI Febbraio 1, presso i locali del Presidente tel. 0341 350549, cell. 3334662430, LE NOVITA’ DEL Tri.Di.Pu.Di. RISPETTO ALLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
Trattandosi di una organizzazione di volontariato senza fini di lucro, l’Associazione dà assistenza, a livello di parere giuridico gratuito, prevalentemente a tutti i cittadini, che, anche se non associati, risiedono e/o svolgono l’attività lavorativa nell’ambito della Regione Lombardia; tale parere verrà fornito dal Consiglio Direttivo, il quale, se necessario, si avvarrà del legale di fiducia convenzionato con l’Associazione. La tutela degli interessi e dei diritti in via extragiudiziale e giudiziale, attesa l’entità economica, è riservata invece agli Associati. Tale tutela sarà affidata, ove necessario, ad uno studio legale che sarà incaricato dal Consiglio Direttivo anche per i Soci residenti nelle Delegazioni. Le prestazioni professionali eseguite dal legale saranno pagate dall’Associazione in tutti i gradi del giudizio a condizione che esista un fondo cassa atto a coprirle e che il Socio sia iscritto da un anno dalla sua richiesta, salvo, in quest’ultima ipotesi, diversa deliberazione del Consiglio Direttivo per casi particolari. Nel caso in cui tale disponibilità dovesse mancare e l’azione legale non sia procrastinabile, le relative spese saranno pagate dal Socio che ha richiesto l’intervento a suo favore; ma in tale ipotesi il Socio, che ha il diritto di verificare lo stato patrimoniale e finanziario dell’Associazione, sarà affidato, se lo vorrà, ad uno studio legale convenzionato con la stessa, che praticherà il trattamento economico favorevole all’Associato sulla base della apposita convenzione consultabile presso la sede dell’Organizzazione. L’Associazione, in caso di accollo delle spese legali, previo preventivo del difensore, costituirà un fondo di massima che rimarrà vincolato per quella posizione limitatamente al primo grado di giudizio; per i gradi successivi sarà applicata la medesima procedura.
7) Costituirsi parte civile, secondo le modalità previste dallo Statuto, nei processi che hanno per oggetto violazioni e quant’altro dei diritti dei pubblici dipendenti. Le somme di cui al punto 7. sono introitate non a titolo di compenso ma di contributo per finanziare le attività istituzionali dell’Associazione a favore di tutti i cittadini.
Grazie alla collaborazione di tutti coloro che crederanno in questa iniziativa, che è stata salutata e ritenuta da più parti un’idea originale e sicuramente utile, le delegazioni saranno quelle di Milano, Varese, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia, Mantova e Lodi.
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